LETTERA APERTA AI DEPUTATI E SENATORI SARDI. LA SARDEGNA RISCHIA DI PERDERE LA DIVERSITA’ GENETICA DELLE PROPRIE RAZZE LOCALI.

di Gianfranco Congiu, consigliere regionale e capogruppo del Partito dei Sardi.

 
LE NORME ITALIANE ATTUATIVE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA SELEZIONE GENETICA SONO UN ATTENTATO ALLA UNICITÀ DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO DELLA SARDEGNA.
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Il nuovo Regolamento Europeo n. 1012/2016 costituisce un’occasione importante per la Sardegna e per il suo patrimonio zootecnico in quanto consente di  creare Enti Selezionatori locali che siano direttamente responsabili dell’attuazione dei programmi genetici e della tutela, monitoraggio, miglioramento delle razze autoctone.

L’attuazione del Regolamento UE  non sarà diretta e immediata se non dopo la promulgazione da parte degli Stati membri di apposite norme di attuazione.
L’Italia ha iniziato l’iter di attuazione recentemente : schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 gennaio 2018 con parere favorevole della Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018 – l’assessorato all’agricoltura regionale purtroppo è rimasto assente e non ha presentato osservazioni – e attualmente la bozza del decreto attuativo è in transito nelle commissioni parlamentari di Camera e Senato.

Lo schema del provvedimento è punitivo per la Sardegna e   presenta aspetti  estremamente penalizzanti per il nostro comparto zootecnico al punto da vanificare, se non corretto, le opportunità offerte dal Regolamento europeo:
1. la norma attuativa italiana limita  l’accesso ai fondi pubblici per la costituzione degli Enti selezionatori alle sole Associazioni di primo grado, estromettendo di fatto tutti gli  organismi pubblici e le istituzioni come la Regione Sardegna;
2.  la norma attuativa italiana  consente  di delegare l’attività di raccolta dati solo a enti presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale, penalizzando ulteriormente  gli enti di selezione che potrebbero nascere in Sardegna.  Infatti, dal momento che un eventuale Ente selezionatore regionale sarebbe chiamato a svolgere un ruolo di difesa e tutela delle sole razze autoctone sarde,  avrebbe una diffusione solo in ambito regionale. Sarebbe irragionevole pretendere che abbia una diffusione capillare nel resto della penisola dal momento che la sua attività si limiterebbe alle sole razze sarde.

È evidente che se la norma attuativa venisse approvata dal  Parlamento italiano  senza gli opportuni correttivi,  verrebbe assestato un colpo micidiale a tutta la zootecnia Sarda impedendo alla Sardegna di istituire propri organismi selezionatori e, quindi,  impedendoci di beneficiare delle possibilità offerte dal nuovo Regolamento UE, violando apertamente i principi di tutela e conservazione delle razze autoctone, obiettivi comuni della politica zootecnica europea.

Detti compiti, infatti, verrebbero ad essere esercitati solo da Enti selezionatori italiani privati sottraendo al nostro controllo, pubblico e istituzionale,  un patrimonio zootecnico dotato di caratteristiche genetiche tali da renderlo unico e irripetibile in Italia e  in Europa.

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Onorevoli deputati,  Senatori,
l’approvazione del Regolamento UE 1012/2016 (condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori) ha imposto una revisione dei sistemi normativi degli Stati membri che regolano la zootecnia e la selezione genetica nel rispetto, tra gli altri, anche del principio di conservazione delle razze autoctone (1).
La nuova disciplina europea costituisce un’occasione unica per la Sardegna che potrà dotarsi di Enti Selezionatori per le razze animali sarde, tutelare il patrimonio zootecnico, presidiarne l’unicità e salvaguardarne la diversità genetica dal momento che in Sardegna sono presenti numerose razze locali diffuse esclusivamente solo nel nostro territorio  (2).
Tali razze presentano caratteristiche genetiche specifiche, giustificate  dalla particolare condizione geografica e dall’importanza del settore agro-pastorale nel contesto socio-economico dell’Isola.
In tale contesto, gli obiettivi di miglioramento e conservazione delle razze autoctone risulterebbero meglio raggiungibili se le strutture di controllo della selezione e della riproduzione fossero mantenute in Sardegna con la creazione di uno o più ENTI SELEZIONATORI che si occupino esclusivamente delle nostre razze autoctone.
L’art. 15 della 28 luglio 2016, n. 54, conferisce delega al Governo per la revisione della disciplina della riproduzione animale e l’adeguamento alla nuova disciplina europea introdotta, appunto, con il Regolamento UE 1012/2016.
In data 19 gennaio 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo recante disciplina della riproduzione animale, il quale ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni il 22 febbraio 2018. Attualmente è in attesa del parere delle Camere che lo hanno ricevuto il 24 gennaio 2018.

 

Il parere doveva essere reso entro sessanta giorni dalla presentazione, cioè il 26 marzo 2018.
Ad oggi le commissioni 9° Agricoltura e 5° Bilancio del Senato non risultano aver discusso la normativa proposta mentre la V Commissione Bilancio della Camera l’ha discusso il 7 febbraio 2018 e rinviato la decisione, mentre la XIII Commissione Agricoltura non ha discusso la questione.


Gli enti selezionatori come definiti dal Regolamento UE 1012/2016

Il Regolamento UE ha l’ampio scopo di promuovere la riproduzione degli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina.
In tale ambito, l’attività degli enti selezionatori è fondamentale per garantire la qualità genetica delle razze europee, poiché essi si occupano di definire e attuare i programmi genetici relativi a tali razze animali.
Per questo motivo, il Regolamento UE definisce le condizioni da rispettare per il riconoscimento degli enti selezionatori e le condizioni per l’approvazione dei programmi genetici, condizioni stabilite “sulla base di criteri armonizzati su scala dell’Unione” (considerando 18, Regolamento UE).
Il Regolamento UE definisce, all’art. 2, “ente selezionatore” qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento od organismo pubblico riconosciuti dall’autorità competente di uno Stato membro ai fini delle realizzazione di un programma genetico con animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici istituti o tenuti da tale società.
Dunque le associazioni di allevatori, le organizzazioni di allevamento o gli organismi pubblici possono presentare domanda alle autorità competenti per ottenere il riconoscimento quali Enti Selezionatori.
Per ottenere il riconoscimento, l’ente deve soddisfare alcune condizioni procedimentali, tra cui il fatto che la domanda debba contenere un progetto del programma genetico che risponda ai criteri stabiliti dal regolamento e che contestualmente alla domanda di riconoscimento sia presentata anche domanda di approvazione di almeno uno di tali programmi genetici.
Inoltre l’Ente selezionatore deve:
1) avere la sede sociale nel territorio dello Stato membro in cui è situata l’autorità competente e disporre della personalità giuridica ai sensi della normativa vigente nello Stato membro di riferimento. (Reg. UE, art. 4 e allegato I, parte 1, lettera A.1)
2) disporre di personale qualificato quantitativamente sufficiente e attrezzature adeguate all’attuazione dei programmi genetici per cui si presenta la domanda di approvazione (Reg. UE, allegato I, parte 1, lettera A.2)
3) essere in grado di eseguire i controlli necessari per la tenuta delle genealogie degli animali riproduttori oggetto dei programmi (Reg. UE, allegato I, parte 1, lettera A.3). Attività tecniche specifiche possono essere delegate a determinate condizioni, come stabilito all’art. 8 c. 4 Reg. UE.
4) disporre di una popolazione sufficiente ampia di animali riproduttori nei territori geografici che saranno interessati dai programmi genetici (Reg. UE, allegato I, parte 1, lettera A.4). A tal proposito delle deroghe sono possibili in relazione alle specie in via d’estinzione come chiarito al considerando 27, Reg UE.
5) devono essere in grado di produrre o hanno prodotto e devono essere in grado di utilizzare i dati raccolti sugli animali riproduttori necessari per l’attuazione di tali programmi genetici (Reg. UE, allegato I, parte 1, lettera A.5).
Altresì necessario che ci sia un numero sufficiente di allevatori che partecipano a ciascun programma genetico e devono essere adottati regolamenti interni che stabiliscano diritti e obblighi reciproci tra gli allevatori che partecipino al programma e l’ente selezionatore, che siano definite norme per la risoluzione delle controversie e per garantire la parità di trattamento degli allevatori partecipanti.
Le condizioni definite nel Regolamento UE appaiono dunque in linea con il progetto di creazione di uno o più Enti Selezionatori per le razze animali sarde con sede in Sardegna.

 

 Le norme nazionali attuali.
La materia della riproduzione animale è disciplinata dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modificazioni e delle disposizioni esecutive approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole in concerto con il ministro della sanità del 19 luglio 2000, n. 403.
In massima sintesi, tale legge predetermina quale associazione possa o debba gestire i programmi genetici per determinate razze.
In tale contesto, i registri anagrafici relativi alle razze bovina ed equina autoctona sono tenuti dall’AIA, mentre i registri anagrafici per le razze ovine e caprine sono tenute dall’AssonAPA.
I controlli funzionali sono svolti per ogni razza dall’AIA, senza separazioni tra enti selezionatori e enti responsabili per la raccolta dei dati in allevamento.
Le novità introdotte dal Regolamento UE impongono una modifica di questa normativa poiché le norme europee determinano una sostanziale liberalizzazione del settore, senza che sia possibile predeterminare quali organizzazioni siano responsabili per l’attuazione dei programmi genetici, come invece è accaduto sinora.
Con riferimento in particolare agli enti selezionatori e ai programmi genetici, un aggiornamento della disciplina vigente è necessario a seguito dell’armonizzazione dei criteri di riconoscimento attuata dal regolamento europeo.

Comparazione tra le norme europee e le norme nazionali in via di approvazione: questioni aperte

Comparando il Regolamento UE con le norme italiane attuative in via di approvazione (schema di decreto legislativo approvato dal CDM il 19 gennaio 2018) balzano agli occhi una serie di problematiche:
a.) l’art. 3 dello schema di decreto legislativo afferma che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l’autorità competente a riconoscere gli Enti selezionatori nonché competente a svolgere l’attività indicata all’art. 8 del Regolamento UE, tra le quali la rilevantissima attività di approvazione dei programmi di tutela e presidio genetico della razza.
b.) il Regolamento UE entrerà in vigore il 1 novembre 2018 mentre il governo italiano ha prorogato fino al gennaio del 2019 l’adozione del proprio decreto attuativo. Ciò significa che se la Sardegna volesse dotarsi di uno o più Enti selezionatori dovrà attendere necessariamente l’istituzione di un’autorità competente (non prima di gennaio 2019) e sino ad allora continuerà ad applicarsi la normativa vigente (L. 15 gennaio 1991, n. 30 e ss.mm. e decreto interministeriale 19 luglio 2000, n. 403) assolutamente incoerente e per certi versi contrastante con la nuova disciplina europea.

c.) sul versante dei finanziamenti pubblici il decreto attuativo impone agli Enti selezionatori ulteriori requisiti, non compresi nella disciplina europea prevedendo in particolare che l’accesso ai contributi pubblici sia condizionato al rispetto delle seguenti caratteristiche:
-) devono essere associazioni di primo grado senza fine di lucro aggregate nei comparti produttivi sopramenzionati (escludendo irragionevolmente i soggetti pubblici e le pubbliche istituzioni, presenti nel Regolamento UE)
-) non avere rappresentanti legali o membri dei Consigli Direttivi che siano amministratori delle organizzazione eventualmente delegate all’attività di raccolta dei dati;
-) nel caso il cui il programma genetico approvato preveda la raccolta di dati in allevamento, l’ente selezionatore deve delegare la raccolta dei dati a soggetti che dispongono di un’articolazione territoriale tale per cui venga garantita la raccolta dei dati in allevamento sull’intero territorio nazionale.
In sostanza, l’art. 6 obbliga gli enti selezionatori, che desiderino accedere ai fondi pubblici, a delegare le attività di raccolta di dati a enti presenti capillarmente sull’intero territorio nazionale.
E’ intuitivo come tale norma renderebbe difficoltoso (per non dire impossibile) l’accesso ai fondi pubblici per gli Enti selezionatori sardi dal momento che, tutelando razze presenti e diffuse soltanto in Sardegna, non avrebbero interesse a dotarsi di una struttura ramificata su tutto il territorio italiano.
E’ chiara ed evidente la posizione di favore che il legislatore italiano, diversamente da quello europeo, riserva alle Associazioni di primo grado escludendo, immotivatamente, qualunque soggetto pubblico e istituzionale.
La situazione creata dal combinato disposto di questi due articoli, oltre che a imporre nei fatti una condizione che eccede quelle previste nel Regolamento UE, non è coerente con principi di ragionevolezza e sussidiarietà.

Infine una chiosa sulla tempistica:

 

le norme europee entreranno in vigore il 01 novembre 2018 mentre la delega al governo per l’approvazione del decreto legislativo attuativo in Italia del Regolamento UE è stata prorogata, dall’ultima legge di stabilità, al gennaio 2019.
Ciò significa che sino a quando non verrà promulgata la in Italia la legge attuativa, continuerà ad applicarsi la normativa vigente, palesemente in contrasto con il Regolamento europeo.

 

Non solo, ma una proroga dei tempi di attuazione del Regolamento europeo tradisce la reale intenzione del governo italiano, assolutamente riottoso ad allinearsi alle norme europee e per giunta patrocinatore di norme attuative che di fatto frustrano gli obiettivi perseguiti dall’Unione Europea, in palese violazione dei principi di ragionevolezza e sussidiarietà.

 

Confidando in un vostro autorevole intervento emendativo che allinei la normativa attuativa italiana alle linee guida europee, eviti che la Sardegna venga insopportabilmente tagliata fuori dal sistema delle tutele delle razze autoctone, con tutti i rischi di perdita progressiva dei tratti caratterizzanti il corredo genetico del nostro patrimonio zootecnico, porgo

distinti saluti

 

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Note:
(1) “…Tuttavia, la ricerca della competitività nel settore zootecnico non dovrebbe comportare l’estinzione delle razze le cui caratteristiche sono adatte a specifici contesti biofisici. Le razze locali, ove il numero di capi che le compone sia troppo ridotto, potrebbero correre il rischio di perdere la diversità genetica (…) gli atti giuridici dell’Unione dovrebbero inoltre promuovere programmi genetici validi per il miglioramento delle razze e, in particolare nel caso di razze a rischio di estinzione o razze autoctone che non sono comunemente diffuse nell’Unione, nonché la conservazione delle razze e della diversità genetica all’interno delle razze e tra di esse..” (cfr. considerando n. 10 Regolamento UE 1012/2016);
(2) Ovini: Sarda e Nera di Arbus; Caprini: Sarda e Sardo primitiva; Bovini: Sardo, Sardo bruna, Sardo Modicana; Suini: suino sardo; Equidi: Cavallino della Giara, Cavallo del Sarcidano, Asino dell’Asinara e asino sardo.

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