Il “baratto amministrativo”: welfare o sussidiarietà’. Il parere della Corte dei Conti. | di Gianfranco Congiu

Qualche mese fa due note trasmissioni di Rai Tre – Report (dicembre 2015) e Fuori Tg (gennaio 2016) – si occuparono del  c.d. “baratto amministrativo”.

Lo fecero  in maniera molto intelligente presentandolo quale strumento virtuoso per favorire la partecipazione dei cittadini alla cura dei beni collettivi e del patrimonio ambientale.

Il Comune di Macomer fu tra i primi Comuni ad aver introdotto lo strumento (settembre 2015) e ad averne disciplinato le modalità di funzionamento con un apposito regolamento (Clicca qui) perciò fummo invitati, nella preparazione della puntata di Fuori Tg del 19 gennaio 2016, a raccontare la nostra esperienza e le ragioni per le quali decidemmo di adottare il baratto amministrativo.

Alla domanda ” baratto come welfare o sussidiarietà ” risposi che lo impostammo in termini di sussidiarieta’ (art. 118 Costituzione) ritenendolo strumento di cittadinanza attiva capace di stimolare maggior aggregazione sociale, radicamento del senso civico orientato alla cura e tutela dei beni collettivi.

Devo dire che  andavamo un po’ in controtendenza rispetto a tanti altri Comuni che, invece, utilizzavano il baratto amministrativo come strumento di welfare per consentire, soprattutto, il pagamento di tributi pregressi;  e anche nel corso della trasmissione gli autorevoli ospiti intervenuti dissentivano dalla scelta  di Macomer che, e’ vero, incentivava il baratto prevedendo sgravi e riduzioni tributarie, ma senza arrivare all’eccesso di utilizzarlo  per i debiti pregressi (facoltà a mio avviso non consentita dalla norma).

Oggi un recentissimo intervento della Corte dei Conti in tema di baratto amministrativo sta creando scompiglio in tanti Comuni italiani (clicca qui): mentre conferma le riduzioni e sgravi tributari (purché inerenti e disciplinati da apposito regolamento), la Corte nega che il baratto sia utilizzabile, per l’appunto, come sistema di recupero di debiti tributari pregressi (già maturati).

In buona sostanza il Comune può “incentivare” il ricorso al baratto amministrativo prevedendo, con un apposito regolamento,  riduzioni o esenzioni di tributi riferiti all’esercizio in corso ma  mai in ogni caso per recuperare morosità pregresse; e ciò per gli effetti pregiudizievoli  che si potrebbero avere sugli equilibri di bilancio.

Questo perché, afferma la Corte,  il baratto amministrativo e’  espressione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, comma 4, Cost. che consente alle comunità di cittadini di partecipare alla gestione dei servizi relativi alla cura e alla valorizzazione del territorio.

Ebbene, quanto detto conferma oggi la bontà delle scelte che allora fece Macomer, attestandosi su posizioni eticamente e giuridicamente corrette, così come iniziano ad essere confermate dai primi interventi della giurisprudenza in materia.

In conclusione il video della trasmissione “Fuori TG”  andato in onda su Rai Tre il 19 gennaio 2016  (al minuto 14.25 la parte del dibattito oggi richiamata clicca qui).

 

 

 

 

 

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