LA FALCIDIA DI STATO NON FA SCONTI A NESSUNO. NEPPURE AI SUOI APPARATI. | di Gianfranco Congiu

<<NO AL CAPORALATO DI STATO>>.   Così nei giorni scorsi intitolava  in prima pagina un noto quotidiano nazionale che, nel dare risalto alle ragioni dello sciopero della magistratura onoraria, squarciava il velo di un fenomeno che ha fatto gridare allo scandalo anche le istituzioni europee (clicca qui).

In Italia oltre 5000 magistrati onorari gestiscono più della metà del carico giudiziario civile e penale esercitando le stesse funzioni dei magistrati professionali ed in base ad una copertura normativa data loro dall’art. 106 della Costituzione.

Nel 2010 la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa CM/Rec (2010)12 del 17 novembre ingiungeva di assicurare ai magistrati una remunerazione ragionevole in caso di malattia, di maternità o paternità, così come il pagamento di una pensione correlata al livello di remunerazione.

Concetti ripresi dal Comitato dei diritti sociali del Consiglio d’Europa nella decisione del 16 novembre 2016, pronunciata a seguito del reclamo per la violazione da parte dello Stato italiano della Carta sociale europea nella parte in cui la normativa nazionale non prevede alcuna protezione sociale per la magistratura onoraria.

La particolarità del caso italiano sta nel fatto che, con la pluriennale permanenza nell’incarico, gran parte della magistratura onoraria si è professionalizzata, rimanendo, ciononostante, nel limbo del lavoro precario a causa del sistema delle proroghe annuali, privata di un pieno ed effettivo riconoscimento del diritto alla protezione sociale e mortificata da un’irrisoria indennità che non tiene conto del reale carico di lavoro e di responsabilità che grava sui magistrati onorari.

In Sardegna il problema riguarda diverse centinaia di sardi che svolgono funzioni giudiziarie onorarie garantendo la celebrazione di tantissimi processi e supplendo alla cronica carenza di organico di magistrati professionali rendendo la medesima attività, dalla gestione delle udienze sino alla emenzione delle sentenze (clicca qui).

Poiché l’attuale legislatura regionale è stata caratterizzata, finora, da numerose iniziative volte al superamento del precariato nei diversi settori della società, nonostante il tema delle tutele della magistratura esuli dalle competenze legislative regionali, ci è sembrato comunque opportuno sollevare il caso dei magistrati sardi  in Consiglio regionale.

Con la mozione 8 giugno 2017 e sottoscritta da tutti i gruppi di maggioranza  – primo firmatario Augusto Cherchi del Partito dei Sardi – abbiamo chiesto che il Presidente della Regione si faccia parte attiva presso il Governo e il Parlamento nazionali al fine di promuovere una rimodulazione della riforma della magistratura onoraria ipotizzata nel decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 5 maggio 2017 nell’esercizio della delega di cui alla legge n. 57 del 2016, che garantisca il diritto di tutti i magistrati onorari alla giusta retribuzione e alla sicurezza sociale, in ossequio ai principi costituzionali, internazionali e sovranazionali di eguaglianza, solidarietà sociale, indipendenza della magistratura e ragionevole durata del processo.

Il punto di attrito è rappresentato, infatti, dallo schema di riforma della magistratura onoraria (legge 28 aprile 2016 n. 57  – Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace) presentato alla Camera, che ha scatenato le reazioni della categoria alle quali si sono associati settori interi della magistratura professionale nonché l’intervento a sostengono sinora di 8 Consigli regionali.

Ormai la falcidia statale non fa sconti a nessuno. Neppure ai propri apparati.

Di seguito il testo della nostra mozione.

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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA XV LEGISLATURA

MOZIONE.   CHERCHI AUGUSTO – COCCO PIETRO – BUSIA – COCCO DANIELE SECONDO – ZANCHETTA sulla necessità di promuovere una rimodulazione della riforma della magistratura onoraria contenuta nel decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 maggio 2017 nell’esercizio della delega di cui alla legge n. 57 del 2016.

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Il Consiglio Regionale

Premesso che

– a norma dell’articolo 106, comma 2, della Costituzione, la legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli;
– la legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) ha istituito la figura del giudice di pace, magistrato onorario che esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile, prevedendone all’articolo 7 la durata in carica per quattro anni e la possibilità di essere confermato per altri due mandati quadriennali;
– l’articolo 8 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) ha modificato e integrato il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introducendo i giudici onorari del tribunale e prevedendo per essi e per i vice procuratori onorari la durata in carica per tre anni, rinnovabili per una sola volta;
– nonostante le suddette previsioni normative, tali incarichi sono stati, di fatto, reiteratamente prorogati nel corso degli anni e, ad oggi, in Italia si contano quasi 5.000 magistrati onorari che gestiscono oltre la metà del carico complessivo del contenzioso giudiziario civile e penale;
Rilevato che

– pertanto, con la pluriennale permanenza nell’incarico gran parte della magistratura onoraria si è professionalizzata, rimanendo, ciononostante, nel limbo del lavoro precario a causa del sistema delle proroghe annuali, privata di un pieno ed effettivo riconoscimento del diritto alla protezione sociale e mortificata da un’irrisoria indennità che non tiene conto del reale carico di lavoro e di responsabilità che grava sui magistrati onorari;
– nonostante la corrente legislatura regionale sia stata, finora, caratterizzata da numerose iniziative volte al superamento del precariato nei diversi settori della società, ai magistrati onorari sardi è ancora, di fatto, precluso l’effettivo godimento dei diritti economici e sociali;

​Vista

– la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa CM/Rec (2010)12 del 17 novembre 2010, che ingiunge agli Stati membri di assicurare ai magistrati una remunerazione ragionevole in caso di malattia, di maternità o paternità, così come il pagamento di una pensione correlata al livello di remunerazione e contiene la precisazione secondo la quale le disposizioni colà enunciate si applicano anche ai giudici non professionali a meno che non risulti chiaramente dal contesto che queste non sono applicabili che ai giudici professionali;
​Constatato che

– la legge 28 aprile 2016 n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della magistratura onoraria, prescrivendo, tra le altre cose, la confluenza dei giudici onorari di tribunale e dei giudici di pace nell’unica categoria dei “giudici onorari di pace”;
– lo scorso 5 maggio il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della succitata legge delega, completa la riforma organica della magistratura onoraria;
– il contenuto del decreto era stato in parte anticipato nella relazione sullo stato della Giustizia del 2016, provocando come reazione la richiesta di un incontro rivolta al Ministro Orlando da parte di 110 procuratori, intervenuti a tutela della dignità dei magistrati onorari e al fine di richiederne la stabilizzazione con attribuzione dello status di pubblico impiegato;
– le richieste dei 110 procuratori sono state completamente disattese dal Governo, dato che lo schema di decreto legislativo di cui sopra riconosce all’incarico di magistrato onorario “natura inderogabilmente temporanea”, tale da non determinare “in nessun caso un rapporto di pubblico impiego”, sicché “a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana” al dichiarato fine di rendere compatibile l’incarico stesso con lo svolgimento di altre attività lavorative o professionali;
– nello schema di decreto legislativo si legge che l’incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro anni e può essere confermato alla scadenza, a domanda, soltanto per un secondo quadriennio e previo giudizio di idoneità allo svolgimento delle funzioni;
– lo schema di decreto riconosce ai magistrati onorari un’indennità composta di una parte fissa e di una parte variabile di risultato in funzione del raggiungimento degli obiettivi assegnati all’inizio dell’anno solare dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica; in particolare, ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie verrà corrisposta, con cadenza trimestrale, un’indennità annuale lorda in misura fissa, pari ad euro 16.140,00, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali;

– nel caso di malattia e di maternità, la nuova disciplina prevede l’astensione obbligatoria dal lavoro ma non riconosce alcuna indennità per il periodo di astensione;
– gli oneri previdenziali e assistenziali saranno calcolati in base alle condizioni previste per i lavoratori autonomi, ma, di fatto, lo status dei magistrati onorari delineato nello schema di decreto sarà quello di lavoratori dipendenti, obbligati a presenziare per due giorni alla settimana e sottoposti alle direttive dei dirigenti degli uffici;
​Considerato che

– lo schema di decreto prevede la trasformazione dei magistrati onorari in lavoratori part-time, impegnati solo due volte a settimana, ma, di fatto, i magistrati continueranno ad essere impegnati full-time con le connesse attività di studio dei fascicoli e redazione delle sentenze;

– in quest’ottica, la retribuzione prevista, con riferimento sia all’importo che alla modalità di liquidazione (trimestrale), appare totalmente inadeguata in rapporto all’impegno e alla responsabilità che lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario continuerà a comportare, se si considera che, tra l’altro, alla retribuzione lorda dovranno essere sottratti, oltre all’imposta sul reddito, anche i contributi da versare alla gestione separata INPS o alla Cassa Nazionale Forense;

– la previsione secondo la quale a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno superiore a due giorni alla settimana appare irragionevole e inadeguata rispetto alle reali esigenze degli uffici giudiziari e all’attuale mole di lavoro smaltita quotidianamente dai giudici di pace e dai vice procuratori onorari, con il rischio che ciò determini anche un notevole incremento del numero delle prescrizioni dei reati e il forte rallentamento delle attività giudiziarie, generando sfiducia nella giustizia, scoraggiando gli investimenti e rallentando la ripresa economica;

– la nuova disciplina del trattamento economico rischia di produrre una ricaduta negativa anche sulla qualità del lavoro della magistratura onoraria, giacché se si retribuisce un lavoratore a tempo pieno come un lavoratore part-time, incentivandolo nel contempo a raggiungere obiettivi di produttività, è probabile che il lavoratore faccia il minimo sforzo per ottenere la massima retribuzione e guadagnarsi altrove il resto del reddito necessario;
– tuttavia, nella seduta della Camera dei Deputati del 28 aprile 2016 il Governo ha accolto, come raccomandazioni, due ordini del giorno che prevedevano il riconoscimento ai magistrati onorari di una retribuzione fissa lorda annua non inferiore a 36.000 euro;

– a seguito dell’approvazione in via preliminare della suesposta riforma, i magistrati onorari hanno annunciato di dovere immediatamente ridurre il proprio impegno lavorativo costretti dalla necessità di trovare altre fonti di reddito e i giudici di pace, in sciopero dal 15 maggio fino all’11 giugno, hanno preannunciato un altro sciopero di un mese a partire dal 26 giugno e fino al 23 luglio chiedendo l’immediato ritiro dello schema di decreto;

– lo sciopero dei giudici di pace rischia, inoltre, di essere reiterato di mese in mese per i prossimi quattro anni al proclamato fine di bloccare l’attività giudiziaria, considerato che ai magistrati onorari è devoluta sostanzialmente la metà della giurisdizione di primo grado;

– lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri non supera le violazioni del diritto UE individuate dalla Commissione Europea, che a giugno 2016 ha chiuso negativamente il caso EU Pilot 7779/15/EMPL nei confronti dell’Italia in merito alla compatibilità con il diritto europeo della disciplina nazionale relativa al servizio prestato dalla magistratura onoraria rilevando in particolare le seguenti criticità: mancato riconoscimento di un periodo di ferie annuali retribuite, in violazione della Direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro, mancato riconoscimento del congedo di maternità in violazione della Direttiva 2010/41/UE sulla parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un’attività di lavoro autonomo, violazione della Direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in quanto l’Italia impiega i magistrati onorari in modo reiterato, per svolgere funzioni sovrapponibili a quelle dei magistrati di ruolo, in risposta ad esigenze permanenti;
– la riforma della magistratura onoraria si scontra anche con le censure formulate dal Comitato dei diritti sociali del Consiglio d’Europa nella decisione del 16 novembre 2016 pronunciata a seguito del reclamo presentato dall’Associazione Nazionale Giudici di pace per la violazione da parte dello Stato italiano della Carta sociale europea nella parte in cui la normativa nazionale non prevede alcuna protezione sociale per i Giudici di pace;

– nella pronuncia del 16 novembre 2016 il Comitato ha rilevato come nella Carta sociale europea rivesta un ruolo centrale il principio di non discriminazione, ossia la garanzia della parità di trattamento nel godimento dei diritti fondamentali sanciti dalla stessa Carta, e ha riconosciuto che, tenuto conto delle finalità attribuite, delle competenze esercitate e della loro integrazione in seno all’organizzazione giudiziaria, coloro che esercitano le funzioni di giudice di pace in Italia sono, da punto di vista funzionale, equivalenti ai magistrati professionali, a prescindere dalla qualifica di “onorari” assegnata dal diritto nazionale, con la conseguenza che la titolarità dei diritti sociali spetta tanto ai magistrati professionali quanto a quelli onorari;

– il Comitato ha, pertanto, ritenuto applicabile anche ai magistrati onorari la Raccomandazione CM/Rec (2010) 12 del 17 novembre 2010 nella parte in cui ingiunge agli Stati aderenti di assicurare ai giudici una remunerazione ragionevole in caso di malattia, di maternità o paternità, così come il pagamento di una pensione correlata al livello di remunerazione e ha rilevato nell’ordinamento italiano la violazione dell’articolo E in combinato con l’articolo 12 §1 della Carta sociale europea, in forza dei quali l’effettiva fruizione dei diritti sociali deve essere assicurata a tutti i lavoratori senza distinzione alcuna fondata in particolare sulla razza, il colore, il sesso, la lingua le opinioni politiche o altre opinioni, l’origine nazionale, la salute, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita o ad altre situazioni;

– il Comitato ha, sostanzialmente, affermato che nell’ordinamento italiano i Giudici di pace sono oggetto di discriminazione in materia di sicurezza sociale rispetto ai magistrati titolari;

– ciononostante, lo schema di decreto legislativo recentemente approvato non supera la disparità di trattamento in cui versano, attualmente, i magistrati onorari rispetto ai magistrati professionali in materia di sicurezza sociale;
Preso atto che

– numerosi sono gli atti ispettivi e di controllo depositati alle Camere al fine di denunciare le gravi criticità della riforma della magistratura onoraria e di sostenere le proposte avanzate dalle associazioni di categoria, che rivendicano per i magistrati onorari il trattenimento in servizio a tempo pieno, sino all’età pensionabile, alle condizioni economiche e previdenziali previste per il personale di ruolo con qualifica iniziale;
– in ben otto regioni sono state presentate mozioni al fine di promuovere presso il Governo nazionale la tutela effettiva dei diritti economici e sociali dei magistrati onorari;

– la Commissione speciale del Consiglio di Stato del 7 aprile 2017, su richiesta del Ministro della Giustizia, ha previsto come via potenzialmente percorribile a tal fine la conservazione dell’incarico in corso sino al conseguimento dell’età pensionabile, già impiegata dalla legge n. 217 del 1974 con riferimento ai vice pretori onorari;
– sono state presentate alla Commissione per le petizioni del Parlamento europeo numerose petizioni aventi ad oggetto il trattamento discriminatorio al quale sono sottoposti i magistrati onorari nell’ordinamento italiano e, recentemente, la Presidente della Commissione, Cecilia Wikstrom, in una lettera indirizzata al ministro della Giustizia Orlando ha preso posizione a sostegno dei magistrati onorari italiani ricordando che la normativa europea vieta l’abuso di lavoro a tempo determinato, che non può essere utilizzato per soddisfare fabbisogni permanenti e durevoli del datore di lavoro, e prescrive il principio di imparzialità dei giudici e della ragionevole durata dei processi;

Ritenuto

– urgente, alla luce delle suesposte argomentazioni, addivenire ad una rimodulazione della riforma della magistratura onoraria contenuta nello schema di decreto legislativo approvato il 5 maggio 2017;
Impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale
a farsi parte attiva presso il Governo e il Parlamento nazionali al fine di promuovere una rimodulazione della riforma della magistratura onoraria ipotizzata nel decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 5 maggio 2017 nell’esercizio della delega di cui alla legge n. 57 del 2016 che garantisca il diritto di tutti i magistrati onorari alla giusta retribuzione e alla sicurezza sociale, in ossequio ai principi costituzionali, internazionali e sovranazionali di eguaglianza, solidarietà sociale, indipendenza della magistratura e ragionevole durata del processo.

Cagliari, 8 giugno 2017

CHERCHI AUGUSTO

COCCO PIETRO

BUSIA

COCCO DANIELE SECONDO

ZANCHETTA

 

 

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